Statuto

Associazione Unione di Floriterapia
Iscritta all’Ufficio del Registro di RHO il 23.DIC.1996 n.6381/3

ART. 1 – DENOMINAZIONE, TERRITORIALITA’, LUOGO

E’ costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Unione di Floriterapia” con sede in Abbiategrasso/MI, Via Fausto Coppi 1. La durata dell’associazione è illimitata. L’Associazione può aprire altre sedi operative su tutto il territorio Italiano ed Europeo, per l’attivazione di idonee strutture di supporto ai soci e per l’organizzazione di corsi, convegni e pubblicazioni. Potrà altresì concedere e revocare, motivatamente, l’utilizzo della propria denominazione e del proprio logo, di cui l’associazione provveder a tutelare la proprietà, a gruppi di cultori della floriterapia, che intendano riunirsi in sedi territoriali, perseguendo lo spirito e le finalità culturali dell’Associazione.

ART. 2 – FINALITA’

L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha come fine l’approfondimento, lo studio, la ricerca e la diffusione della floriterapia, del pensiero del Dott.Edward Bach, del rispetto e dell’amore verso la natura. Ha inoltre il fine di proteggere la qualità e l’originalità del metodo di preparazione delle essenze floreali secondo le direttive del Dott. Edward Bach. 

ART. 3 – ATTIVITA’

L’Associazione, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, si propone di svolgere le seguenti attività:

l promuovere e favorire iniziative culturali, ambientali , sociali e qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e d’incontro collettivo;

l la produzione, la distribuzione, la diffusone di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale e didattico attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione e diffusione, anche a mezzo di supporti multimediali;

l la produzione e la distribuzione di rimedi floreali sia di importazione che locali;

l l’organizzazione in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti di attività culturali, seminari, assemblee, incontri, corsi di formazione, dibattiti, conferenze e convegni attinenti lo scopo sociale;

l la gestione di attività coerenti con lo scopo di cui all’art.2.

ART.4 – SOCI

Il numero di soci dell’Associazione è illimitato. Possono essere soci persone fisiche, giuridiche, enti di varia natura, organismi cooperativi ed associativi che s’ispirano nella loro azione alle finalità di cui all’art.2. Le entità diverse dalle persone fisiche sono rappresentate nell’Associazione a mezzo di una persona designata al momento della richiesta di adesione e sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell’ente di provenienza. E’ ammessa l’iscrizione a soci di cittadini stranieri extra Unione Europea. Il Consiglio Direttivo può offrire la qualifica di socio a tempo indeterminato a soggetti che abbiano acquisito particolari meriti nei riguardi della floriterapia e dell’Associazione. Essi saranno definiti soci “Onorari”, non avranno l’obbligo del pagamento della quota sociale, né il diritto di voto e nemmeno potranno far parte degli organi sociali. Alla sua prima Adunanza, l’Assemblea dovrà ratificare l’ammissione di tali soci. Per diventare Soci bisogna fare domanda indicando i propri dati anagrafici, compresa professione o attività e codice fiscale o partita Iva, dichiarando nella stessa l’accettazione del presente Statuto e dei regolamenti, inviandola alla attenzione del Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente e a maggioranza assoluta sulle stesse. Per i soci di età inferiore ai 18 anni è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di un tutore per l’adesione. I soci devono astenersi dal tenere comportamenti incompatibili con l’affidamento che l’Associazione ripone nell’attitudine di ogni associato a partecipare all’attività sociale per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.

ART.5 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Per essere Soci è necessario versare ogni anno una quota associativa. Il Consiglio Direttivo determina di anno in anno l’ammontare della quota e le modalità di versamento della stessa. Se entro la fine dell’anno non si procederà ad alcuna modifica, per l’anno successivo rimarranno in vigore modalità e quote dell’anno precedente. In un apposito regolamento potranno essere determinati i tempi di validità delle quote, le caratteristiche dei soci e le condizioni per diventarlo. Inoltre si potranno meglio fissare le modalità di versamento della quota stessa. La quota sociale è intrasferibile. Non è prevista la partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART.6 – CESSAZIONE SOCI

I Soci cessano di appartenere alla Associazione per decadenza, recesso ed esclusione. Decade da Socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale e chi non intende più partecipare o collaborare alla vita dell’Associazione. Il recesso è volontario e deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto il primo giorno del mese successivo. Può essere escluso il socio che: la svolge un’attività in contrasto con l’Associazione e le sue norme statutarie; non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti l non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione. L’esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere comunicata al socio con motivazione e con l’assegnazione di 10 giorni per eventuali contro deduzioni.

ART.7 – ALTRI PROVENTI – PATRIMONIO -BILANCIO

Oltre alle quote annuali corrisposte dai Soci di cui all’art.4 sono proventi dell’Associazione: liberalità, donazioni, elargizioni, contributi e sottoscrizioni che provengono in qualunque modo all’Associazione e le entrate commerciali derivanti dalle proprie attività e servizi. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni cespite conseguito in qualunque forma nel rispetto delle norme vigenti. Per ogni esercizio che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto un bilancio da sottoporre all’Assemblea degli associati, da approvare al massimo entro il 30 giugno di ogni anno. L’Associazione può avere la proprietà di beni mobili ed immobili.

ART.8 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
  2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  3. IL PRESIDENTE
  4. IL COLLEGIO DEI REVISORI (qualora eletto dall’Assemblea)

ART.9 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i Soci, iscritti da almeno un mese, in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce almeno una volta all’anno. Compiti dell’Assemblea sono:

l l’approvazione del bilancio sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo,

l la deliberazione sugli oggetti attinenti la gestione sociale che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio Direttivo,

l le ratifiche dell’ammissione dei soci “onorari”

l la nomina e l’eventuale revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri e la durata della nomina,

l la nomina e l’eventuale revoca dei componenti il Collegio dei Revisori, se si delibera l’istituzione di tale organo;

l le modifiche dello statuto e l’approvazione e modifica dei regolamenti;

l lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera contenente l’ordine del giorno e presieduta dallo stesso. Tale lettera deve essere inviata almeno quindici giorni prima dell’assembla stessa. Il Consiglio Direttivo o un quinto dei Soci possono richiedere la convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra. Le Assemblee convocate per deliberare sulle modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Nelle Assemblee ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le delibere assunte, in quanto conformi allo statuto, sono vincolanti anche nei confronti dei soci contrari, astenuti o assenti all’adunanza.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci che, prima dell’elezione, ne determina il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

elabora il programma annuale di attività

delibera sull’apertura di sedi o la concessione del logo come l’art.1

coordina e gestisce le attività dell’Associazione e predispone bilanci annuali

elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, ed un eventuale tesoriere

affida particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri Soci o specifici gruppi o comitati, determinandone i limiti nelle delibere di delega

convoca le Assemblee

amministra il patrimonio sociale. Svolge inoltre tutto quanto é necessario per far funzionare con regolarità l’Associazione e tutti i suoi organi. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante avviso scritto anche a mezzo fax contenente l’ordine del giorno: la convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio Direttivo con la stessa procedura può essere convocato da almeno due terzi dei suoi membri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In caso di assenza del Presidente le mansioni sono svolte dal vice presidente. In caso di impedimento anche del Vice presidente la riunione di Consiglio viene presieduta dal componente più anziano in età.

ART.11 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche presidente dell’Associazione. Rappresenta legalmente l’Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Esso sovrintende, nel rispetto del presente Statuto, al buon andamento degli affari sociali in esecuzione dei deliberati assunti dall’Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo.

ART.12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, qualora istituito dall’Assemblea, è composto da tre membri, che possono anche non essere soci dell’Associazione. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla regolarità degli atti e delle scritture contabili dell’Associazione e deve predisporre ogni anno una relazione accompagnatoria al bilancio. Ciascun membro può, anche singolarmente, effettuare ispezioni contabili e redigere un proprio verbale. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un proprio presidente. Il Collegio dei Revisori viene convocato dal presidente del Collegio stesso almeno una volta l’anno e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti.

ART.13 – REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può ricorrere alla redazione di regolamenti interni per disciplinare il funzionamento dell’operatività interna nel rispetto del presente statuto. I Regolamenti diventano operativi dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.

ART.14 – MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dopo di che verranno sottoposte all’Assemblea e saranno approvate con il consenso dei due terzi dei soci presenti.

ART.15 – ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Assemblea con le procedure e le maggioranze di cui all’articolo precedente può deliberare lo scioglimento dell’Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni od enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell’Associazione, escluso comunque il rimborso ai Soci.

ART.16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia che dovesse nascere sull’interpretazione del presente statuto e dei regolamenti nel rapporto tra i soci o tra i soci e l’Associazione, si dovrà presentare ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da 3 persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo con l’intervento di un’organizzazione specializzata nell’arbitrato, su richiesta della parte più diligente.Il Consiglio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente.

ART.17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto vigono le norme di legge in materia.

Il Presidente  Il Segretario

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